Esiste un "diritto delle biblioteche" nell'ordinamento italiano?

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Paolo Traniello

Abstract

La questione posta nell'articolo riguarda la possibilità di individuare nell'ordinamento italiano un insieme organico di norme che disciplinano e regolano le biblioteche, con particolare riferimento a quelle che svolgono un servizio pubblico. Si tratta insomma di stabilire se esiste in Italia un "diritto delle biblioteche", che rappresenta comunque un fenomeno più ampio e complesso della semplice legislazione bibliotecaria.
Viene fatto riferimento al concetto di "sistema giuridico", così come è stato delineato in particolare da Norberto Bobbio, in riferimento e in stretta connessione con l'altro concetto fondamentale di ordinamento giuridico, nell'ambito del quale si determina la nascita degli istituti giuridici, in un quadro che deve escludere la presenza di "antinomie", vale a dire di contraddizione tra le norme.
La situazione italiana è caratterizzata, come è ben noto, dall'assenza di una legislazione statale organica sulle biblioteche e dalla presenza, invece, di un vasto corpusnormativo di carattere regionale; ciò porta a configurare l'esistenza in campo bibliotecario non solo di fonti legislative diverse da quelle statali, ma addirittura di una pluralità di ordinamenti giuridici, fatti non solo di leggi formali, ma di realtà normative di varia natura.
E' mancata tuttavia, fino ad ora, sia sul versante statale che su quello regionale un'attività di sistematizzazione delle norme capace di delineare con precisione ed efficacia alcuni fondamentali istituti, primo tra tutti quello della biblioteca pubblica.
I più recenti sviluppi dell'autonomia locale di base e la progressiva affermazione della necessità di iniziative inter-istituzionali basate sul principio di sussidiarietà permettono forse di intravedere una strada di migliore organizzazione sistemica, che non può tuttavia prescindere, come ovvio, dall'effettiva esistenza di istituti bibliotecari sufficientemente attrezzati. Ciò può anche costituire una conferma di alcuni principi posti dalla scuola istituzionale: vale a dire la precedenza logica di entità organizzabili rispetto alla pura manifestazione di volontà normativa.

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