Deposito legale, la bicicletta nuova
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Abstract
Dal 2 settembre 2006, con l'entrata in vigore del regolamento, d.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 (pubblicato nella G.U. n. 191 del 18 agosto 2006), è stata data attuazione alla nuova normativa sul deposito legale, basata sulla legge 15 aprile 2004, n. 106. A fronte delle aspettative dei bibliotecari riguardo a una riforma lungamente invocata - alla precedente legge 374 del 1939 ci si riferiva come ad "una legge da rifare" già nel 19461 - per il momento gli esiti suscitano qualche perplessità: alla condivisibile impostazione generale della legge corrispondono modalità di attuazione che, alla prova dei fatti, sembrano risultare poco chiare a molti dei soggetti coinvolti, tanto che questa fase di prima applicazione della normativa si sta rivelando più impegnativa del previsto un po' per tutti2. Avendo seguito da vicino l'iter della riforma per conto dell'Associazione italiana biblioteche, e trovandomi ad affrontarne gli effetti nel lavoro corrente, vorrei tentare un'analisi di alcuni "punti critici" della nuova normativa, per contribuire a fare chiarezza sulle modalità della sua applicazione, e in vista dei passi successivi attraverso cui essa dovrà dispiegare tutti i suoi effetti: infatti, per la concreta realizzazione del previsto «archivio regionale delle pubblicazioni», si dovrà attendere l'iniziativa delle Regioni, entro il prossimo 2 giugno.
Questo contributo non ripercorrerà (se non per quanto sia funzionale all'analisi) tutte le discussioni relative all'ultima riforma3, ma ne passerà in rassegna alcuni aspetti di ordine generale e altri più specifici, in relazione alle tipologie di documenti che stanno presentando maggiori criticità, all'individuazione dei soggetti obbligati al deposito, ai possibili modelli di archivio nazionale e regionale. Si accennerà appena, invece, alle troppo estese e al tempo stesso specifiche problematiche connesse al deposito dei documenti diffusi in rete: la disciplina di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 252, è rimandata a un successivo decreto, con una scelta rispetto alla quale i bibliotecari più consapevoli e l'Associazione hanno immediatamente espresso perplessità e preoccupazione4.
Il mio contributo è stato preceduto da un'analisi della legge 106 e del regolamento pubblicata recentemente da Giuseppe Vitiello5, i cui fili conduttori sono il confronto con le contemporanee tendenze internazionali, e la verifica della sostenibilità degli obiettivi della legge alla luce degli adempimenti previsti e della stima dei relativi costi. Anticipo che condivido in larga misura le critiche espresse nel corso di quest'analisi, e avrò cura invece di evidenziare i punti riguardo ai quali me ne discosto; in generale, differenza e limite del mio intervento rispetto all'orizzonte internazionale di Vitiello vanno individuati nel mio dare conto, prevalentemente, di una verifica concreta dell'impatto della nuova normativa, dal punto di osservazione della Biblioteca nazionale centrale di Roma, oltre che, per tutto ciò che riguarda l'iter della legge, dalla “prima linea” dell'AIB.
Questo contributo non ripercorrerà (se non per quanto sia funzionale all'analisi) tutte le discussioni relative all'ultima riforma3, ma ne passerà in rassegna alcuni aspetti di ordine generale e altri più specifici, in relazione alle tipologie di documenti che stanno presentando maggiori criticità, all'individuazione dei soggetti obbligati al deposito, ai possibili modelli di archivio nazionale e regionale. Si accennerà appena, invece, alle troppo estese e al tempo stesso specifiche problematiche connesse al deposito dei documenti diffusi in rete: la disciplina di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 252, è rimandata a un successivo decreto, con una scelta rispetto alla quale i bibliotecari più consapevoli e l'Associazione hanno immediatamente espresso perplessità e preoccupazione4.
Il mio contributo è stato preceduto da un'analisi della legge 106 e del regolamento pubblicata recentemente da Giuseppe Vitiello5, i cui fili conduttori sono il confronto con le contemporanee tendenze internazionali, e la verifica della sostenibilità degli obiettivi della legge alla luce degli adempimenti previsti e della stima dei relativi costi. Anticipo che condivido in larga misura le critiche espresse nel corso di quest'analisi, e avrò cura invece di evidenziare i punti riguardo ai quali me ne discosto; in generale, differenza e limite del mio intervento rispetto all'orizzonte internazionale di Vitiello vanno individuati nel mio dare conto, prevalentemente, di una verifica concreta dell'impatto della nuova normativa, dal punto di osservazione della Biblioteca nazionale centrale di Roma, oltre che, per tutto ciò che riguarda l'iter della legge, dalla “prima linea” dell'AIB.
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